Il professionista, praticante avvocato, che si faccia rilasciare dal cliente una procura alle liti, sia in primo grado che in appello, e che eserciti l’attività professionale pur non essendo abilitato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità e correttezza propri della classe forense. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 18 aprile 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 13 maggio 2002, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 13 Maggio 2002 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 18 Dicembre 1999 (censura)
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