Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di probità – Attività in periodo di sospensione cautelare – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che durante il periodo di sospensione cautelare svolga l’attività di rappresentanza e difesa nel giudizio, costituendosi in giudizio per la parte assistita. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 dicembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 19 gennaio 2005, n. 18

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 18 del 19 Gennaio 2005 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Dicembre 2003 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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