Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di lealtà, probità e correttezza l’avvocato che falsifichi la firma di un cliente certificandone poi la veridicità e rediga un provvedimento informe di archiviazione di un pretore in un procedimento trasmettendolo a terzi. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 19 giugno 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 29 settembre 1998, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 29 Settembre 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 19 Giugno 1993 (sospensione)
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