Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà, probità e correttezza – Contraffazione della firma di un cliente – Invio di falso decreto di archiviazione – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di lealtà, probità e correttezza l’avvocato che falsifichi la firma di un cliente certificandone poi la veridicità e rediga un provvedimento informe di archiviazione di un pretore in un procedimento trasmettendolo a terzi. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 19 giugno 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 29 settembre 1998, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 29 Settembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 19 Giugno 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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