Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di lealtà e probità – Uso di espressioni offensive – Usurpazione di titolo – Iscrizione in stato di incompatibilità – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante in quanto lesivo del principio di lealtà e probità il professionista che utilizzi la qualifica di avvocato senza averne maturato il diritto, che attesti contrariamente al vero di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e che inserisca negli scritti difensivi espressioni lesive della dignità dell’avversario. (Nella specie in considerazione delle giustificazioni addotte e delle non buone condizioni di salute è stata ritenuta adeguata, in luogo della cancellazione, la sanzione della sospensione per mesi dieci). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Lodi, 4 giugno 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. ROSSI), sentenza del 30 dicembre 1997, n. 167

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 30 Dicembre 1997 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lodi, delibera del 04 Giugno 1996 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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