Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di indipendenza – Utilizzazione e pagamento di procacciatore di pratiche – Omessa fatturazione – Omesso pagamento prestazioni procuratorie affidate al collega – Trattenimento somme – Richiesta di compensi sproporzionati – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che utilizzi per l’assunzione degli incarichi professionali un procacciatore a cui riconosca un compenso percentuale, ometta di attivarsi per il pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega, trattenga somme ricevute in ragione del mandato, richieda compensi sproporzionati ed eccessivi e non dia informazioni al cliente sullo stato della causa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dieci). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 11 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 13 maggio 2002, n. 49

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 13 Maggio 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 11 Dicembre 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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