Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di fedeltà – Attività contro ex cliente – Patrocinio infedele – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà propri della classe forense l’avvocato che difenda in una causa di natura familiare la moglie, e poi, dopo la revoca del mandato da parte di questa, il marito. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare dalla sospensione dall’esercizio della professione per mesi 3). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze 14 maggio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. SCASSELLATI SFORZOLINI), sentenza del 13 luglio 2001, n. 166

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 13 Luglio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 14 Maggio 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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