Posto che l’attività assicurativa, ex art. 2195 n. 4 c.c., deve essere considerata attività commerciale, va affermata l’incompatibilità ex art. 3 r.d.l. n. 1578/33, ostativa alla permanenza nell’Albo, e conseguentemente ritenuta integrata la violazione degli artt. 16 e 24 CDF, allorquando risulti che il professionista sia stato socio di un’agenzia di assicurazioni gestita come società di fatto senza mai comunicare al Consiglio dell’Ordine di trovarsi in una situazione di incompatibilità ostativa alla permanenza nell’Albo. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 29 novembre 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MAURO), sentenza del 17 dicembre 2009, n. 150
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 150 del 17 Dicembre 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 29 Novembre 2007
0 Comment