Il mancato, ritardato o negligente compimento degli atti inerenti al mandato ricevuto è sanzionabile disciplinarmente soltanto quando la mancanza sia riferibile a una particolare trascuratezza non scusabile e rilevante, indipendentemente dal fatto che ne derivi un pregiudizio agli interessi della parte assistita. Pertanto, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante e in violazione del dovere di diligenza l’avvocato che non si presenti all’udienza. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che, non presentandosi in udienza, aveva determinato la decadenza dei mezzi istruttori, in danno alla parte assistita). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 22 maggio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TIRALE), sentenza del 29 maggio 2003, n. 119
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 29 Maggio 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 22 Maggio 2001 (avvertimento)
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