Pone in essere un comportamento contrario ai principi deontologici di diligenza e correttezza l’avvocato che, nominato difensore d’ufficio in vari procedimenti penali, non partecipi alle relative udienze senza darne alcuna giustificazione e che, invitato dal C.d.O. a fornire i chiarimenti necessari, trascuri di rispondere ai reiterati solleciti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 22 maggio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETRECCA), sentenza del 31 dicembre 1999, n. 295
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 295 del 31 Dicembre 1999 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Maggio 1997 (censura)
0 Comment