Il professionista che trattenga per sé una somma che avrebbe dovuto essere impiegata per altri fini, senza esserne a ciò autorizzato dal cliente, tiene un comportamento non conforme alla deontologia professionale e di tale gravità da menomare non solo la fiducia verso il professionista che se ne è reso responsabile, ma da risultare lesivo della dignità e decoro dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 ottobre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 16 maggio 2001, n. 78
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 16 Maggio 2001 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 1997 (sospensione)
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