Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di dignità e decoro l’avvocato che eserciti indebite pressioni al fine di ottenere le dimissioni di un dipendente del suo cliente. (Nella specie è stata ridotta la sanzione della sospensione da mesi tre a mesi due). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 13 febbraio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 18 novembre 1998, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 18 Novembre 1998 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 13 Febbraio 1997 (sospensione)
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