Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di difesa – Rifiuto di assunzione di incarico di gratuito patrocinio – Richiesta di compensi eccessivi – Trattenimento di somme a compensazione onorari – Omessa fatturazione – Negligenza nell’espletamento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che rifiuti di assumere una difesa demandata dalla commissione per il gratuito patrocinio (per la presunta mancanza del rapporto fiduciario), che richieda compensi eccessivi per l’attività svolta, trattenga somme a compensazione di onorari, omettendo di provvedere alla fatturazione e non svolga l’attività professionale con diligenza, proponendo l’appello tardivamente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per tre mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 13 dicembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 13 maggio 2002, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 13 Maggio 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 13 Dicembre 2000 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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