Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di difesa – Difensore d’ufficio – Obbligo di reperibilità – Omessa comunicazione d’impedimento alla difesa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che, difensore d’ufficio, si renda irreperibile nei giorni di turno ed ometta altresì di avvertire immediatamente l’autorità giudiziaria dell’impossibilità di adempiere alla difesa, affinché provveda a sostituirlo. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in sostituzione della sospensione per mesi quattro dovendo la sanzione disciplinare essere sempre correlata alla responsabilità disciplinare riconosciuta per la violazione espressa nel capo di incolpazione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 ottobre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Casalinuovo), sentenza del 10 ottobre 1997, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 10 Ottobre 1997 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Ottobre 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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