Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza – Rapporti con la controparte – Rapporti con i colleghi – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive in scritti difensivi – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che usi, in scritti difensivi, espressioni gravemente offensive nei confronti del collega, a nulla rilevando l’eccezione per la quale l’incolpato si sarebbe limitato soltanto a sottoscrivere l’atto incriminato, in quanto il professionista che sottoscrive atti predisposti da altri ne assume la piena paternità, tanto più che nella specie la reiterazione delle espressioni offensive appare risalire al comportamento dello stesso incolpato. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per due mesi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 gennaio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Galati, rel. Vinatzer), sentenza del 2 giugno 1998, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 02 Giugno 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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