Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e probità – Svolgimento di attività in periodo di sospensione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che eserciti attività professionale nel periodo di sospensione cautelare. Dovendosi intendere per svolgimento di attività professionale qualsiasi attività di carattere giudiziale, e anche la gestione della cause precedentemente affidate in quanto vuole evitarsi che, nel periodo di sospensione, l’avvocato possa anche indirettamente continuare la sua attività così eludendo il provvedimento sanzionatorio. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro nei confronti dell’avvocato che nel periodo di sospensione cautelare aveva continuato a gestire le cause in precedenza affidategli, anche se formalmente risultava essere sostituito da un altro avvocato, collaboratore di studio). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Arezzo, 22 luglio 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. LUBRANO), sentenza del 18 maggio 2004, n. 130

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 130 del 18 Maggio 2004 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera del 22 Luglio 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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