Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ponga in essere comportamenti costituenti forzature e suggestioni nei confronti di un testimone. Infatti, anche nel vigore del nuovo articolo 38 disp.att.c.p.p., che prevede la possibilità del difensore di effettuare investigazioni e quindi di assumere anche direttamente le testimonianze, resta insuperabile l’obbligo di correttezza e lealtà e il divieto di assumere comportamenti costituenti forzature e suggestioni nei confronti dei testimoni. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 aprile 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 20 Maggio 2004 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Novembre 2000 (censura)
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