Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di correttezza e probità – Contatti con i testimoni – Suggestioni e forzature – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ponga in essere comportamenti costituenti forzature e suggestioni nei confronti di un testimone. Infatti, anche nel vigore del nuovo articolo 38 disp.att.c.p.p., che prevede la possibilità del difensore di effettuare investigazioni e quindi di assumere anche direttamente le testimonianze, resta insuperabile l’obbligo di correttezza e lealtà e il divieto di assumere comportamenti costituenti forzature e suggestioni nei confronti dei testimoni. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Dichiara inammissibile il ricorso per revocazione avverso decisione C.N.F., 29 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 20 maggio 2004, n. 134

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 134 del 20 Maggio 2004 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 20 Novembre 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

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