L’avvocato che, quale socio di una società per il recupero dei crediti, proponga a colleghi corrispondenti prestazioni professionali dietro corrispettivo di percentuali sull’onorario, con decurtazione anche rispetto alle tariffe, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché in contrasto con il divieto di accaparramento di clientela e di indipendenza a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 26 giugno 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Pauri), sentenza del 21 luglio 1999, n. 97
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 21 Luglio 1999 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 26 Giugno 1997 (sospensione)
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