Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di colleganza e correttezza – Rapporti con il C.d.O. – Espressioni irriguardose ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, in un esposto al Consiglio dell’ordine per la mancata iscrizione all’albo, usi espressioni forti nei confronti del medesimo accusando i componenti di parzialità. (Nella specie, in considerazione della giovane età, della situazione soggettiva, delle ragioni del professionista e delle scuse dallo stesso formulate è stato accolto il ricorso e annullata la sanzione). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trento, 14 dicembre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. LUBRANO), sentenza del 8 marzo 2002, n. 16

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 08 Marzo 2002 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 14 Dicembre 1998 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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