Pone in essere un comportamento contrario ai doveri elementari che incombono sull’avvocato e che gli vietano comportamenti reticenti e sleali in ogni caso, ma soprattutto quando tratti un affare professionale con un collega, il professionista che definisca con la controparte una transazione per danni alle cose da incidente stradale, tacendo al collega di aver chiesto il giorno precedente la notifica di un atto di citazione per lo stesso sinistro contro la stessa parte assistita dal collega medesimo per danni alla persona. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Torino, 16 giugno 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 237 del 22 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 16 Giugno 2005
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