Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di colleganza e correttezza.

L’iniziativa del professionista che presenti un esposto al CdO contro il collega querelante in prossimità dell’udienza di celebrazione del processo penale a carico della cliente del primo costituisce esercizio di indebite pressioni, al fine di “ammorbidirne” l’atteggiamento. Tale condotta, in sé riprovevole, ancorché non vietata da una specifica norma deontologica, è contraria ai principi generali di lealtà e correttezza e di colleganza previsti, rispettivamente, dagli artt. 6 e 22 del Codice Deontologico Forense (il CNF, nella specie, pur confermando la responsabilità disciplinare, ha ritenuto eccessiva la sanzione della sospensione per mesi sei, limitandola al minimo di mesi due). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Udine, 6 maggio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 208

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 10 Dicembre 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 06 Maggio 2006
Giurisprudenza CNF

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