Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che produca in giudizio la copia di un atto della controparte, prelevandolo dal fascicolo di un altro processo al quale era estraneo il proprio cliente, a nulla rilevando l’eventualità che tale comportamento sia stato posto in essere nell’esercizio della difesa del cliente stesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 18 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. GAZZARA), sentenza del 21 novembre 2000, n. 171
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 21 Novembre 2000 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 18 Dicembre 1997 (avvertimento)
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