L’addebito a dimenticanza della segretaria della omessa fatturazione della somma indicata nella ricevuta rilasciata al cliente non muta la valutazione disciplinarmente rilevante del comportamento dell’avvocato come lesivo del dovere di vigilanza e di diligenza, cui è tenuto l’esercente la professione legale su collaboratori e dipendenti del proprio studio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 1 luglio 2009).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 15 Dicembre 2011 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 01 Luglio 2009 (censura)
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