Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Mancata emissione di fatture – Illecito deontologico – Sussistenza – Imputabilità dell’illecito a dimenticanza della segretaria – Irrilevanza

L’addebito a dimenticanza della segretaria della omessa fatturazione della somma indicata nella ricevuta rilasciata al cliente non muta la valutazione disciplinarmente rilevante del comportamento dell’avvocato come lesivo del dovere di vigilanza e di diligenza, cui è tenuto l’esercente la professione legale su collaboratori e dipendenti del proprio studio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Asti, 1 luglio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. TACCHINI), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 212

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 212 del 15 Dicembre 2011 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Asti, delibera del 01 Luglio 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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