Va senz’altro affermata la responsabilità disciplinare del professionista che, a fronte delle somme percepite dai clienti, non provveda all’emissione delle relative fatture, così violando i doveri di adempimento fiscale oltre che i doveri di lealtà, dignità e decoro. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bologna, 3 dicembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. VACCARO), sentenza del 22 ottobre 2010, n. 125
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 22 Ottobre 2010 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bologna, delibera del 03 Dicembre 2008
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