Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che, contravvenendo all’obbligo di cui all’art.15 del C.d.F. di provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti fiscali a suo carico secondo le norme vigenti, pervenga a fatturare gli importi ricevuti, a fronte delle prestazioni rese, con grave ritardo (nella specie, è stata ritenuta adeguata la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 maggio-7 giugno 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 05 Ottobre 2006 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 07 Giugno 2005
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