Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Dovere di adempimento previdenziale e fiscale – Illecito deontologico – Sussiste.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario ai doveri di lealtà, dignità e decoro l’avvocato che incassi somme di denaro dai clienti senza rilasciare parcelle ed emettere fatture formali, non essendo tale fatto giustificabile in relazione ad un eventuale successivo condono fiscale. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione disciplinare della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 23 maggio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MATTESI), sentenza del 27 dicembre 1999, n. 269

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 27 Dicembre 1999 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 23 Maggio 1996 (censura)
Giurisprudenza CNF

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