Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di pubblicità – Violazione a mezzo stampa – Illecito deontologico – Sussistenza

Viola il dovere di riservatezza propria della professione forense ex art. 9 C.D.F., nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti ex art. 18 C.D.F., il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale divulghi il contenuto della propria corrispondenza, inviata per conto dei propri assistiti.
Pone in essere un contegno contrario ai principi di correttezza e riservatezza nonché violativo del divieto di pubblicità propri della professione forense, l’avvocato professionista che in ordine alle modalità di svolgimento di un incarico professionale renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate dalla stampa al fine di pubblicizzare la propria attività professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 29 maggio 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 26

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 04 Maggio 2009 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Treviso, delibera del 29 Maggio 2006
Giurisprudenza CNF

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