Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di Pubblicità – Invio di cartoncino informativo – Illecito deontologico – Non sussiste.

Alla luce anche delle recenti modifiche apportate al Codice deontologico forense, l’invio di un biglietto che specifichi nell’ambito della correttezza dell’informazione l’indicazione di particolari rami di attività esercitati dal professionista e il tipo di organizzazione dello studio non comporta alcuna violazione deontologica. (Nella specie l’incolpato è stato prosciolto da ogni addebito). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 7 ottobre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 158

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 14 Novembre 2000 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Ottobre 1996
Giurisprudenza CNF

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