Alla luce anche delle recenti modifiche apportate al Codice deontologico forense, l’invio di un biglietto che specifichi nell’ambito della correttezza dell’informazione l’indicazione di particolari rami di attività esercitati dal professionista e il tipo di organizzazione dello studio non comporta alcuna violazione deontologica. (Nella specie l’incolpato è stato prosciolto da ogni addebito). (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 7 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PAURI), sentenza del 14 novembre 2000, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 14 Novembre 2000 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Ottobre 1996
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