Il professionista che invii a terzi una lettera contenente l’informazione di una innovazione giurisprudenziale proveniente dalla Corte di giustizia europea, e di sicuro interesse collettivo, pone in essere un comportamento deontologicamente corretto e non rientrante nelle ipotesi vietate di pubblicità e di accaparramento di clientela. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 14 febbraio 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 25 marzo 2002, n. 25
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 25 del 25 Marzo 2002 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 14 Febbraio 2000
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