Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di incompatibilità – Esercizio contemporaneo di insegnamento scolastico e libera professione – Illecito deontologico – Non sussiste.

L’avvocato che svolge l’attività di insegnante e che poi, in congedo ed aspettativa per motivi di salute, eserciti l’attività legale non pone in essere un illecito disciplinare ove questa attività non sia impedita dai suddetti motivi di salute. (Nella specie è stata ridotta la sanzione inflitta da mesi sei a mesi quattro di sospensione dall’esercizio professionale). (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 19 giugno 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Ruggerini), sentenza del 29 settembre 1998, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 29 Settembre 1998 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 19 Giugno 1993 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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