Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di espressioni offensive e minacciose – Illecito deontologico.

Il prorompere in manifestazioni esteriori non controllate di stati d’animo, espressi attraverso uno sfogo sia pure esasperato, ove non si traduca in comportamenti offensivi ovvero ingiuriosi nei confronti dell’interlocutore non può assumere per sé solo rilievo disciplinare. (Nella specie è stata confermata l’archiviazione del procedimento disciplinare perché dai fatti non si ravvisava alcuna violazione deontologica). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 ottobre 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CRICRI`), sentenza del 3 dicembre 1998, n. 184

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 03 Dicembre 1998 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 26 Ottobre 1996 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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