Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di attività senza titolo – Attività in periodo di sospensione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, che viola i doveri di correttezza e probità, l’avvocato che svolga attività professionale nel periodo di applicazione della sanzione della sospensione, a nulla rilevando che l’incarico gli fosse stato conferito prima della inflizione della sanzione medesima. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta e accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Roma, 13 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 22 maggio 2001, n. 101

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 22 Maggio 2001 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Ottobre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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