Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga l’attività professionale nel periodo di applicazione della sanzione della sospensione e utilizzi un terzo intermediario per l’acquisizione di clientela. (Nella specie la sanzione della cancellazione è stata sostituita dalla più lieve sanzione della sospensione per anni uno nei confronti dell’avvocato che, nel periodo di applicazione della sanzione disciplinare della sospensione, svolgeva l’attività professionale temporaneamente interdetta e aveva affittato una stanza presso l’ufficio di un terzo che gli faceva da intermediario per la acquisizione di clienti). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 7 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. ORSONI), sentenza del 12 luglio 2004, n. 163
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 12 Luglio 2004 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 07 Luglio 2003 (cancellazione)
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