Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Divieto di pubblicità – Dovere di decoro e riservatezza – Diffusione di notizie false circa gli incarichi ricevuti – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che abbia diffuso notizie false circa gli incarichi ricevuti. (Nella specie il professionista aveva dichiarato falsamente di aver ricevuto incarichi professionali da un personaggio famoso e la notizia aveva avuto un forte riscontro nella stampa. In considerazione dei buoni precedenti disciplinari e dei gravi problemi familiari, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi sei a mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 3 aprile 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 20 settembre 2000, n. 89

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 20 Settembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 03 Luglio 1998 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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