Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Divieto di accaparramento di clientela – Condotta posta in essere da altro soggetto – Illecito deontologico – Non sussiste.

La pubblicazione di un inserzione pubblicitaria volta al procacciamento di clienti della quale però l’avvocato risulti ignaro ed estraneo, non comporta alcuna violazione dei principi deontologici. a(Nella specie è stata revocata la sanzione disciplinare dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 29 novembre 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. CRICRI’), sentenza del 19 ottobre 2001, n. 217

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 217 del 19 Ottobre 2001 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 29 Novembre 1999 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment