Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Attività in pendenza di sospensione disciplinare – Assunzione dell’incarico fuori dal distretto – Omesso svolgimento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che svolga l’attività professionale nel periodo di esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione e assuma incarichi fuori dal distretto omettendo di adempiere al mandato ricevuto. (Nella specie la sanzione della cancellazione è stata sostituita con la più lieve sanzione della sospensione per mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 19 luglio 1999- 29 marzo 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. LUBRANO), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 6

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 6 del 19 Febbraio 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 29 Marzo 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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