Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Accaparramento di clientela – Nozione – Comunicazione indirizzata a colleghi professionisti – Illecito deontologico – Esclusione.

Il disvalore deontologico dell’attività di acquisizione della clientela, di per sé lecita e tanto più nell’attuale contesto in cui l’ordinamento comunitario e l’interpretazione di svariate sue norme pongono in evidenza l’aspetto organizzativo, economico e concorrenziale dell’attività professionale, risiede negli strumenti usati ai fini dell’accaparramento, i quali non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art. 19, non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possono esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro”.
Deve ritenersi inidonea ad integrare la illecita condotta dell’accaparramento di clientela la comunicazione che abbia carattere sostanzialmente informativo e sia indirizzata verso un ben determinato gruppo di soggetti qualificati (professionisti) in grado di svolgere sulla stessa un completo e pertinente esame critico e che, sia pur indirettamente sollecitatoria di possibili rapporti clientelari, delinei un ambito di professionale disponibilità senza l’utilizzo di mezzi illeciti ma al contrario aperti e trasparenti, non contrastanti con i parametri di correttezza e decoro che sempre devono connotare l’attività dell’avvocato. (Nella specie, la comunicazione era rivolta non a terzi potenziali clienti ma a colleghi professionisti potenziali concorrenti, ai quali si proponeva soltanto un servizio per superare la difficoltà di trovare nell’ambito del distretto avvocati iscritti all’albo del Foro ecclesiastico regionale, ragion per cui il CNF ha escluso che la stessa fosse idonea ad alterare il fisiologico rapporto concorrenziale nel quale si sostanzia il concetto di accaparramento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 1 febbraio 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BIANCHI), sentenza del 31 dicembre 2009, n. 266

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 266 del 31 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 01 Febbraio 2008
Giurisprudenza CNF

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