Costituisce illecito disciplinare l’uso abusivo del titolo di avvocato da parte di un procuratore legale effettuato antecedentemente alla legge 27/1997; infatti tale disposizione normativa che ha sostituito il titolo di avvocato a quello di procuratore non costituisce certamente ius superveniens rilevante ai fini del giudizio disciplinare in corso, e non ha neppure efficacia retroattiva, né effetto sanante per l’infrazione precedentemente commessa. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 26 ottobre 1996).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Gazzara), sentenza del 27 maggio 1999, n. 67
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 67 del 27 Maggio 1999 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 26 Ottobre 1996 (sospensione)
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