Avvocato – Norme deontologiche – Principi di lealtà, dignità, decoro – Attività non professionale – Violazione.

La condotta conforme alla dignità e decoro della professione forense va riferita a tutti gli aspetti della vita di relazione del professionista, anche al di fuori dell’esercizio dell’attività di legale e sempre che tale condotta leda il comune sentimento dei cittadini, atteso che, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio Nazionale e della Corte di Cassazione, l’avvocato va considerato un collaboratore della giustizia e la sua condotta, come tale, deve in ogni caso conformarsi a criteri di correttezza, dignità e decoro, anche se il suo comportamento non ha alcuna relazione con la attività professionale. Deve pertanto ritenersi disciplinarmente rilevante la condotta dell’avvocato che, avendo rilevanza esterna, incida negativamente sul prestigio, la dignità ed il decoro dell’intera classe forense, e ciò anche se il professionista agisce quale parte in un procedimento civile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Perugia, 28 aprile 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. DE GIORGI), sentenza del 31 dicembre 2007, n. 270

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 270 del 31 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Aprile 2006
Giurisprudenza CNF

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