Avvocato – Norme deontologiche – Principi di lealtà, dignità, decoro – Attività non professionale – Violazione.

Viola i fondamentali canoni di lealtà, di dignità e decoro cui deve informarsi la vita dell’avvocato anche al di fuori dell’esercizio della professione, in modo tale da non compromettere la fiducia dei terzi nella dignità della professione, il comportamento del professionista che, recandosi ad eseguire per conto di un cliente un versamento di conto corrente senza avere la provvista, prometta all’impiegato postale di pagare la somma indicata dal bollettino di versamento senza poi più adempiere, così obbligando il medesimo impiegato a sanare personalmente l’ammanco di cassa (nella specie, il CNF ha confermato la sanzione disciplinare della sospensione per mesi sei). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Catanzaro, 2 dicembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. Lanzara), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 249

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 249 del 28 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 28 Dicembre 2007
Giurisprudenza CNF

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