Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, nel tentativo di salvaguardare gli interessi di entrambi i suoi clienti, facendo peraltro prevalere uno spirito conciliativo, assuma contemporaneamente la difesa di parti aventi comunque posizioni divergenti. (Nella specie proprio in considerazione della volontà conciliativa è stata ritenuta congrua la sanzione della censura in luogo della sospensione per mesi sei). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 settembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. MAZZAROLLI), sentenza del 26 febbraio 1998, n. 9
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 9 del 26 Febbraio 1998 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Settembre 1994 (sospensione)
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