Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità, il professionista che per ottenere l’iscrizione nel registro dei praticanti faccia uso di un falso documento, e successivamente nel richiedere l’iscrizione all’albo degli avvocati non comunichi la pendenza di un procedimento penale a suo carico per il reato di falso precedentemente commesso. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro al professionista che aveva redatto un falso estratto della delibera del C.d.O. che lo autorizzava al trasferimento ad altro ordine e che successivamente per l’iscrizione all’albo degli avvocati non comunicava la pendenza di un procedimento penale a suo carico). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 21 febbraio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 21 Febbraio 2003 (sospensione)
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