Avvocato – Norme deontologiche – Praticante avvocato – Gestione di uno studio associato – Assunzione di incarico professionale di competenza dell’avvocato – Trattenimento documenti – Espressioni sconvenienti ed offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che gestisca di fatto uno studio associato con dei colleghi avvocati, risultandone il vero titolare e svolgendo attività preclusa alla sua competenza, che trattenga documenti avuti in ragione del mandato e ne condizioni la restituzione al pagamento della parcella, che usi espressioni sconvenienti ed offensive in atti di causa. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi dodici). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Bergamo, 26 aprile 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 27 giugno 2003, n. 200

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 27 Giugno 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 26 Aprile 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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