Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che gestisca di fatto uno studio associato con dei colleghi avvocati, risultandone il vero titolare e svolgendo attività preclusa alla sua competenza, che trattenga documenti avuti in ragione del mandato e ne condizioni la restituzione al pagamento della parcella, che usi espressioni sconvenienti ed offensive in atti di causa. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi dodici). (Rigetta il ricorso avverso decisioni C.d.O. di Bergamo, 26 aprile 2001)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 200 del 27 Giugno 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 26 Aprile 2001 (sospensione)
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