Il praticante avvocato che, in un ricorso innanzi al Giudice di Pace proposto personalmente avverso una sanzione amministrativa, si attribuisca il titolo di procuratore legale pur sapendo di non averlo conseguito, pone in essere un illecito disciplinare in violazione dell’art. 21 del codice deontologico, non rilevando, in senso contrario, che la figura del “procuratore legale” sia stata abolita dalla legge (il CNF, nella specie, ha ridotto la sanzione della cancellazione dall’albo dei praticanti inflitta dal CdO locale con quella della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso per il riesame della decisione CNF n. 44/04 R.D. del 16 dicembre 2004 – 21 marzo 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 15 dicembre 2006, n. 166
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 15 Dicembre 2006 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 13 Marzo 2003 (cancellazione)
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