Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che si attribuisca il titolo di procuratore legale, a nulla rilevando l’eventualità che nel contesto nel quale la rivendicazione del titolo inesistente è stata effettuata non fosse necessario il possesso dello stesso, e l’eventualità che sia venuta meno la relativa funzione. (Nella specie è stata confermata la sanzione cancellazione ed è stato dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui impugnava la mancata concessione del patrocinio provvisorio in quanto il provvedimento impugnato non concerneva tale aspetto). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 13 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 marzo 2005, n. 44
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 44 del 21 Marzo 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 13 Marzo 2003 (cancellazione)
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