Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante che presti la sua attività di assistenza giudiziale in epoca successiva alla data di scadenza del periodo di abilitazione e al conseguente provvedimento di cancellazione dall’elenco dei praticanti abilitati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Mantova, 17 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 13 settembre 2005, n. 103
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 103 del 13 Settembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Mantova, delibera del 17 Giugno 2004
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