Avvocato – Norme deontologiche – Praticante avvocato abilitato al patrocinio – Svolgimento funzioni di avvocato senza titolo – Violazione art. 21 – Violazione art. 26 canone III – Sussistenza

L’avvocato che consenta al praticante non abilitato di firmare insieme a lui atti giudiziari pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, poiché lesivo del dovere di vigilanza e correttezza a cui ciascun dominus è tenuto.
Il comportamento del praticante non abilitato che compaia in udienza in sostituzione del dominus della controversia in un giudizio eccedente la sua competenza integra in via diretta ed immediata la violazione dell’art. 21 c.d.f., a tenore del quale devono ritenersi sanzionabili le condotte comportanti lo svolgimento di attività professionale sine titulo. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 17 ottobre 2006)

Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. FLORIO), sentenza del 31 dicembre 2008, n. 255

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 255 del 31 Dicembre 2008 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 17 Ottobre 2006
Giurisprudenza CNF

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