Avvocato – Norme deontologiche – Omesso espletamento del mandato – Omesse informazioni al cliente – Illecito deontologico.

L’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto e che ripetutamente non dia informazioni ai clienti sullo stato della causa, provocando peraltro gravi danni agli stessi, pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante perché lesivo del prestigio e decoro dell’intera classe forense. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 28 febbraio 1996).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. BONZO), sentenza del 17 settembre 1999, n. 121

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 17 Settembre 1999 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 28 Febbraio 1996 (censura)
Giurisprudenza CNF

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