Avvocato – Norme deontologiche – Omesso espletamento del mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere il mandato ricevuto, provocando danni alla parte, dia notizie non veritiere sullo stato della causa e non fornisca al C.d.O. chiarimenti sul suo comportamento. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 4 marzo 1997)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Sgromo), sentenza del 26 marzo 1999, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 26 Marzo 1999 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 04 Marzo 1997 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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