Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che ometta di adempiere il mandato ricevuto, provocando danni alla parte, dia notizie non veritiere sullo stato della causa e non fornisca al C.d.O. chiarimenti sul suo comportamento. (Nella specie la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con la censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 4 marzo 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Danovi, rel. Sgromo), sentenza del 26 marzo 1999, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 26 Marzo 1999 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 04 Marzo 1997 (sospensione)
0 Comment