Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Indebito trattenimento di somme – Mancata restituzione – Interversione del possesso – Appropriazione indebita – Configurabilità.

Pone in essere un illecito deontologico l’avvocato che non solo non adempia l’obbligo negoziale di restituire al promissario acquirente la somma da questi versata a titolo di acconto in vista della stipula del definitivo – comportamento nel quale sempre va ravvisata una evidente violazione dei doveri di probità, dignità e decoro sanciti dall’art. 5 c.d.f. in relazione all’obbligo, prescritto dall’art. 59 dello stesso codice, di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, per gli inevitabili riflettersi negativi derivanti alla reputazione professionale dell’iscritta e la conseguente compromissione dell’immagine stessa della classe forense – ma che altresì continui a detenere, nonostante la contraria volontà espressa dalla controparte, la somma da quegli versata a titolo di acconto prezzo per un trasferimento immobiliare mai avvenuto per fatto e scelta dell’incolpato, con la conseguenza che l’interversione del possesso operata dall’incolpata in ordine alle somme ricevute deve far ritenere che non già si tratti di semplice inadempimento di una obbligazione di natura civile ma di vera e propria appropriazione indebita. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 5 giugno 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 18 dicembre 2009, n. 165

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 165 del 18 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 05 Giugno 2008
Giurisprudenza CNF

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