Avvocato – Norme deontologiche – Obbligazioni assunte nei confronti di terzi – Inadempimento – Pluralità di violazioni – Sanzione – Misura – Grave stato di bisogno – Rilevanza.

Si pone in contrasto con le norme che disciplinano il decoro professionale il comportamento dell’avvocato che ometta di onorare le obbligazioni assunte, tanto più poi quando il fatto omissivo non costituisca un episodio isolato ma si inscriva in una di pluralità di condotte di inadempimento ripetute e protratte, onde siffatto comportamento indebito, pur appartenendo alla vita privata del professionista, diviene capace di incidere negativamente non solo sul singolo professionista ma anche sulla considerazione generale dell’intero ceto cui egli appartiene. Nel doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda, deve essere tuttavia tenuta nella dovuta considerazione l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, con conseguente valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità (nella specie, il Collegio ha ritenuto sanzione congrua e adeguata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata massima di anni uno in luogo della radiazione comminata dal C.O.A.). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catanzaro, 7 ottobre 2008).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 12 dicembre 2009, n. 143

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 12 Dicembre 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera del 07 Ottobre 2008
Giurisprudenza CNF

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